Regole Per Difendersi Dai Cacciatori

Le regole principali della caccia

  • Distanze dalle case. La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.
  • Distanze da strade e ferrovie. La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E' vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.
  • Distanze da mezzi agricoli. La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.
  • Distanze da animali domestici. La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
  • Mezzi vietati di caccia. Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola.
  • Giorni vietati. Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
  • Violazione di domicilio. L'articolo 614 del codice penale "Violazione di domicilio" punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.
  • Disturbo delle persone. L'articolo 659 del codice penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
  • Spari nei pressi delle abitazioni. L'art. 703 del codice penale "Accensioni ed esplosioni pericolose" punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

A chi denunciare le violazioni sulla caccia?

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e di quelle venatorie. Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi sopra elencati.

Giova ricordare che l'art. 361 del codice penale "Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale" punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini.

Il cittadino deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.